Una toga al tuo fianco: le misure cautelari

Le misure cautelari

Mi è stato chiesto cosa fare nel caso in cui il marito tenga costantemente una condotta verbalmente e/o fisicamente violenta nei confronti della moglie.

Innanzitutto voglio sottolineare che qualunque forma di violenza, fisica o verbale, che il partner subisca, a prescindere dal fatto che siano coniugati o meno, integra il reato di “maltrattamenti in famiglia”, previsto e punito dall’art. 572 c.p. In questo caso, quindi, la moglie potrà certamente presentare all’Autorità Giudiziaria denuncia nei confronti del marito.

La Denuncia

All’interno della denuncia la vittima potrà richiedere che venga applicata nei confronti dell’autore delle condotte violente la misura cautelare “dell’allontanamento dalla casa familiare”, prevista dall’art. 282 bis del c.p.p.

Con detto provvedimento, il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, ordina all’autore delle condotte violente, di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro se non previa autorizzazione rilasciata dal Giudice stesso.

Se inoltre, vi siano fondate ragioni ed esigenze di tutela dell’incolumità della vittima o dei suoi prossimi congiunti, il Giudice può anche ordinare l’allontanamento da altri luoghi che possano essere frequentati dalla persona offesa o dai suoi congiunti (ad esempio il luogo di lavoro della vittima).

Il Giudice

A norma dell’art. 282 ter c.p.p., il Giudice può infatti disporre l’applicazione della misura “del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, ovvero di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Il Giudice contestualmente può anche vietare all’autore delle condotte violente, di comunicare, con qualsiasi mezzo con la persona offesa.

Codice Rosso

Si consideri che l’art. 4 c.1 della Legge 19/07/2019 n. 69, meglio nota come “CODICE ROSSO” ha introdotto l’art. 387 bis c.p. il quale recita testualmente “chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli art. 282 bis e 282 ter del c.p.p. o dall’ordine di cui all’art. 384 bis c.p.p. è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. 

Ma, a differenza delle violazioni che comportano un aggravamento di pena, il Codice Rosso, ha previsto che tali violazioni siano considerate come reati autonomi puniti pertanto con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e ciò a maggior tutela della vittima.

per dubbi domande o informazioni chiedete, sono sempre a vostra disposizione. Non aspettare che sia tardi reagisci in tempo.

Ciao Donne, sempre al vostro fianco per supportarvi.

per Livemedia24.com Avvocato Eva Rocca

 

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